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Ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L. 56/89 sull'Ordinamento della professione di psicologo, il consiglio regionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

  1. elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
  2. conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
  3. provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
  4. cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
  5. cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione la sua revisione almeno ogni due anni;
  6. provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'Ordine;
  7. designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o prvinciale, ove sono richiesti;
  8. vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
  9. adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
  10. provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizione vigenti in materia di imposte dirette.