Contesto normativo
Nel 2002, con la creazione del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), è stato istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, sia in ambito pubblico sia in ambito privato (DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999).
A seguito dell’approvazione della L. n. 3/2018 “Disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale”, a partire dal triennio 2020-2022 è divenuto obbligatorio per tutti gli psicologi e le psicologhe iscritti/e all’Ordine, in quanto professione sanitaria, effettuare la propria formazione e aggiornamento continuo nel sistema di Educazione Continua in Medicina.
Definizioni
L’Educazione Continua in Medicina è il percorso formativo attraverso il quale chi opera e lavora nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva si mantiene aggiornato.
Il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina prevede che la formazione e l’aggiornamento delle professioni sanitarie debbano essere controllati, verificati e misurabili.
I crediti ECM rappresentano gli indici della quantità e della qualità della formazione e dell’aggiornamento effettuati da ciascun professionista, nella prospettiva di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza a clienti e pazienti durante l’intero periodo di esercizio dell’attività professionale.
Provider accreditati a livello nazionale e regionale garantiscono tale preparazione professionale promuovendo eventi formativi accreditati nel sistema di ECM.
L'obbligo formativo individuale
Come da Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e da Determina della CNFC del 23 luglio 2014, l’obbligo formativo individuale standard è su base triennale ed è pari a 150 crediti formativi per triennio.
Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, tutti i professionisti hanno la possibilità di acquisire i crediti, per singolo anno, in maniera flessibile.
Solo per il triennio 2020-2022, in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’obbligo formativo è stato fissato a 100 crediti formativi.