Contenuto principale

Messaggio di avviso

Questo sito utilizza cookies propri per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Per maggiori informazioni visualizza le condizioni di utilizzo dei cookies.
Cliccando su OK, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookies.

Contesto normativo

Nel 2002, con la creazione del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), è stato istituito lobbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, sia in ambito pubblico sia in ambito privato (DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999).

A seguito dell’approvazione della L. n. 3/2018Disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale”, a partire dal triennio 2020-2022 è divenuto obbligatorio per tutti gli psicologi e le psicologhe iscritti/e allOrdine, in quanto professione sanitaria, effettuare la propria formazione e aggiornamento continuo nel sistema di Educazione Continua in Medicina.

 

Definizioni

L’Educazione Continua in Medicina è il percorso formativo attraverso il quale chi opera e lavora nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva si mantiene aggiornato.

Il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina prevede che la formazione e l’aggiornamento delle professioni sanitarie debbano essere controllati, verificati e misurabili.

I crediti ECM rappresentano gli indici della quantità e della qualità della formazione e dellaggiornamento effettuati da ciascun professionista, nella prospettiva di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza a clienti e pazienti durante l’intero periodo di esercizio dell’attività professionale.

Provider accreditati a livello nazionale e regionale garantiscono tale preparazione professionale promuovendo eventi formativi accreditati nel sistema di ECM.

 

L'obbligo formativo individuale

Come da Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e da Determina della CNFC del 23 luglio 2014, lobbligo formativo individuale standard è su base triennale ed è pari a 150 crediti formativi per triennio.

Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, tutti i professionisti hanno la possibilità di acquisire i crediti, per singolo anno, in maniera flessibile.

Solo per il triennio 2020-2022, in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’obbligo formativo è stato fissato a 100 crediti formativi.