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Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente ovvero tutti gli iscritti all'Albo degli Psicologi.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo 

 

Con l’approvazione definitiva del Milleproroghe, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stato stabilito che il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, per il triennio 2020-2022, è prorogato (per coloro che non erano riusciti a mettersi in regola) al 31 dicembre 2023, mentre il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo decorrono dal 1° gennaio 2023.

Si pubblica di seguito la nota dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s) rispetto all'obbligo dei crediti ecm per i sospesi dall'esercizio della professione. 

Nota Age.nas 

Pubblichiamo di seguito le recenti comunicazioni del CNOP rispetto all'obbligo formativo ECM. Il documento contiene importanti informazioni circa la decorrenza dell'obbligo formativo ECM, l'accesso al portale del CO.GE.A.P.S. mediante SPID, l'APP CO.Ge.A.P.S. 

Le modalità di attribuzione del bonus ECM per il triennio 2020/2022 sono in via di definizione. Si stanno attendendo indicazioni operative da parte degli Enti competenti a livello nazionale. 

Scarica da qui il documento del CNOP.

 

La Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e la Determina della CNFC del 23 luglio 2014, prevedono che l’obbligo formativo individuale standard sia su base triennale e sia pari a 150 crediti formativi per triennio.

Solo per il triennio 2020-2022, in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’obbligo formativo è stato fissato a 100 crediti formativi.

La formazione può essere di tue tipologie:

  • Promossa e accreditata da provider
  • Individuale