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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto n. 232/2023, che dà attuazione alle disposizioni normative in materia di polizze professionali, andando a disciplinare i requisiti minimi dei contratti assicurativi, obbligatori sia per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia per gli esercenti le professioni sanitarie, tra cui gli Psicologi.

La norma stabilisce il massimale minimo di garanzia (cioè la somma massima liquidabile dall’assicuratore a copertura di un danno) sulla base della particolare tipologia di professione sanitaria. Per gli psicologi - che notoriamente “non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto” - il massimale che le polizze dovranno garantire non potrà essere inferiore a un milione di euro per sinistro e per ciascun anno non inferiore a tre milioni di euro.

I liberi professionisti, come già da diversi anni accade, provvedono in proprio alla stipula di una polizza professionale (dandone comunicazione ai pazienti nel contratto di prestazione d’opera). In caso di rapporto di lavoro dipendente, l’onere assicurativo ricade invece sulla struttura di appartenenza

Il Decreto n. 232/2023 introduce la possibilità per il danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa al fine di ricevere il rimborso del danno, andando poi a definire l’efficacia temporale della garanzia che tutte le polizze professionali devono prevedere: oltre a fornire garanzie nel periodo di vigenza del contratto, le compagnie assicurative devono garantire all’assicurato la copertura di sinistri verificatisi nei dieci anni antecedenti la stipula del contratto assicurativo e devono inoltre prevedere un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferibili a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

Con il Decreto attuativo entra, infine, in vigore l’articolo 38-bis del DL n.152/2021, che a decorrere dal triennio 2023-2025 subordina l'efficacia delle polizze professionali all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di ECM.