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Informazioni per i professionisti

Ricordiamo ai professionisti che è sempre possibile aderire all'iniziativa "Bonus Psicologico", direttamente dall'Area Riservata del sito del CNOP. 

E' sufficiente accedere alla sezione "Bonus" dell'area riservata del CNOP dove è disponibile un pulsante per dare la disponibilità come psicoterapeuta. 

I professionisti che hanno già dato la loro disponibilità come terapeuta in precedenza non devono riconfermarla in quanto rimarrà attiva automaticamente anche per il 2024. 

Maggiori informazioni su come funziona il sistema Bonus psicologo per il professionista sono disponibili nelle FAQ

Scaricabile qui la nota di aggiornamento del  CNOP sullo stato di avanzamento del Decreto del 31 maggio 2022, cosiddetto "Bonus Psicologico".

A seguito delle numerose segnalazioni relativamente a problematiche connesse alle procedure informatiche sulla piattaforma INPS, per questioni inerenti aspetti prettamente informatici/tecnici di utilizzo del servizio, l'Ente di Previdenza ha messo a disposizione dei professionisti la casella mail:

Di seguito pubblichiamo le FAQ prodotte dal Consiglio Nazionale sul Bonus Psicologo aggiornate al 12/12/2022.

Scarica le FAQ

Nell'Area Riservata del sito del CNOP  dal 21/7/2022 è stata resa disponibile una sezione dedicata ai professionisti che desiderano aderire all'iniziativa del Bonus Psicologico

Ogni psicologo regolarmente iscritto, e con annotazione nell'Albo dell'abilitazione all'esercizio della Psicoterapia ex art. 3 e 35 della Legge 56/89, potrà compilare l'apposito form online. Coloro per i quali non risulti l'annotazione saranno invitati dal sistema a contattare il Consiglio territoriale di appartenenza per presentare l'apposita richiesta.

E' stato approvato il Decreto che sostiene le spese relative a sessioni di Psicoterapia per i cittadini che ne facciano richiesta, il così chiamato Bonus Psicologo.

Il/la professionista che aderisce deve essere regolarmente iscritto/a alla sezione A dell’Albo degli Psicologi (art. 1 legge 56/89), autorizzato/a all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi degli artt. 3 e 35 legge 56/89.

Il Decreto stabilisce termini e condizioni che l’Ordine Nazionale, in collaborazione con gli Ordini regionali, sta impegnandosi a rendere attuabili.