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L’art.8 comma 1 D.L. 24 marzo 2022, n. 24, ha ulteriormente modificato il citato art. 4 del D.L. 44/2021, spostando al 31 dicembre 2022 il termine dell’obbligo del completamento del ciclo vaccinale per i professionisti sanitari.

La durata della sospensione dall’esercizio professionale conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale avrà dunque efficacia fino al 31 dicembre 2022. Fino a tale data, dunque, la sospensione, se non ratificata, rimane annotata sull’Albo professionale. 

Rispetto alla gestione dei “guariti” da SARS-CoV-2, ti informiamo che l’Ordine professionale competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento. 

Da diverse settimane ormai il nostro Ordine regionale, così come tutti gli Ordini Sanitari professionali, è tenuto alla verifica e ai controlli sull’accertamento dell’obbligo vaccinale dei/le propri/e iscritti/e, come da D.L. n. 172/2021.

Tale attività rappresenta per l’Ordine un obbligo di legge. Proprio per questo, nonostante l’impegnativo carico che essa comporta, il Consiglio e la Segreteria stanno lavorando con costanza per portare avanti questo mandato istituzionale.

Desideriamo ringraziare tutti/e i/le colleghi/e che hanno collaborato e stanno collaborando con noi nel farci pervenire la documentazione necessaria, quando richiesta. Ringraziamo anche i/le colleghi/e che, in qualsiasi forma, comprendono la delicatezza di questo momento storico e si adoperano nel sostenere la Professione e la Professionalità.

Ti ricordiamo che l’eventuale procedimento di accertamento viene avviato con una PEC inviata dall’Ordine all’iscritto/a che, dalla piattaforma del ministero, risulti con posizione non regolare rispetto all’adempimento dell'obbligo vaccinale. Solo dopo aver ricevuto la suddetta PEC, l’iscritto/a dovrà informare della sua situazione Ordine di appartenenza possibilmente utilizzando l’apposita piattaforma messa a disposizione che garantisce la sicurezza dei dati comunicati.

Ti chiediamo quindi di non inviare alcun documento in assenza di nostra apposita richiesta e, nel caso ti venissero richieste informazioni in merito al tuo stato vaccinale, di utilizzare lo strumento informatico creato per l'occasione il cui link si trova sempre all'interno della comunicazione che viene inviata. 

 

Di seguito un piccolo vademecum sulla verifica dell'obbligo vaccinale.

 

E' qui consultabile e scaricabile il file pdf del Bilancio sociale 2021, che raccoglie le azioni che il Consiglio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia ha promosso e portato avanti nel corso del 2021.

Il 24 novembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali". Il decreto è stato pubblicato in G. U. 282 il 26/11/2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il Parlamento avrà poi 60 giorni per convertirlo anche con eventuali modifiche.

Il decreto va a sostituire integralmente la normativa dettata dal decreto legge 44/2021 (già convertito con legge 76/2021) e dal decreto legge 22/4/21 n. 52 (convertito in legge 87/2021).

Per quanto concerne gli Ordini delle professioni sanitarie, questo nuovo decreto prevede un rilevante cambiamento poiché il nuovo articolo 4 Dl 44/2021 detta una nuova disciplina.

Da lunedì 29 novembre il Friuli Venezia Giulia si trova in zona gialla. Per ora non vi è alcun divieto per chi è vaccinato.

I Green Pass sono attualmente due: il green pass “base”, che si ottiene con tampone molecolare valido 72 ore oppure antigenico valido 48 ore; quello “rafforzato”, che si ottiene se si è vaccinati (entro i 9 mesi dall’ultima somministrazione) o guariti.

Da questo link potrai scaricare un breve documento, una serie di Faq, per sapere cosa si può fare e cosa no in base alle certificazioni in possesso. Pensiamo che possa essere utile come informazione a te e ai tuoi pazienti